Storia

In origine il mercato del lavoro italiano era regolato dal regime del sistema di collocamento pubblico obbligatorio gestito dallo Stato. La legge 29 Aprile 1949, n. 264 disponeva tale regime tutelandone il monopolio con sanzioni penali; l’articolo 11 al primo comma, ad esempio, vietava l’esercizio della mediazione tra offerta e domanda di lavoro subordinato, anche quando questa attività era svolta gratuitamente. La legge 23 ottobre 1960, n. 1369 all’articolo 1 vietava la mediazione e l’interposizione nei rapporti di lavoro; l’inosservanza di tale norma comportava l’applicazione di sanzioni penali. Questo divieto di collocamento privato e di mediazione di lavoro interinale aveva carattere pubblicistico; inoltre era posto alla tutela dei lavoratori e dell’economia nazionale.

Gli articoli 82 e 86 del Trattato della Comunità europea erano però in contrasto con questo regime, perché la giurisprudenza comunitaria determinava gli uffici pubblici di collocamento come attività di impresa, quindi soggetti agli obblighi della libera concorrenza.

Questa posizione viene considerata illegittima e anticostituzionale. Infatti l’Italia venne sanzionata per aver creato delle limitazioni, mostrandosi inadeguata a soddisfare la domanda di lavoro non consentendo ai privati di svolgere la stessa attività.

Nel 1993, con l’inizio della privatizzazione, Charles Edward Hollomon fondò l’agenzia Spider Service a Marghera, che fu la prima vera e propria agenzia interinale in Italia ad avere per oggetto l’intermediazione lavorativa ad interim.

L’idea di Hollomon era quella di introdurre un’agenzia ad hoc che si occupava esclusivamente di far incontrare domanda e offerta di lavoro, disponendo di book fotografici dei vari candidati. Di lì a poco questa agenzia contava in Veneto più di 200.000 CV e dava lavoro a tantissime persone.

Una seconda agenzia venne fondata nella stessa città nel ‘97, l’Umana S.p.a. (fondatore Luigi Brugnaro), che diventò leader indiscussa in Veneto.

La legge Biagi disciplina in Italia circa 80 agenzie per il lavoro. Nel 2014, ogni mese, le persone che hanno trovato lavoro tramite agenzia sono circa 298.556, con un aumento dell’8,7% rispetto a un anno prima.

LL’agenzia con il fatturato più alto in Italia è l’Adecco, con oltre 1 milione di euro annui.

Un’altra grande agenzia per il lavoro è la ManpowerGroup Inc. che fu fondata negli USA nel 1948 e che raggiunge un fatturato annuo di 22 miliardi di dollari.

Per poter esercitare l’attività di intermediazione del lavoro bisogna avere un capitale sociale di 50.000 euro.

Il significato popolare di agenzia interinale

All’inizio il lavoro interinale era ritenuto precario e insicuro, in quanto la maggior parte delle volte il lavoratore si vedeva occupato per brevi periodi.

L’idea di un lavoro a tempo determinato dava una sensazione di incertezza che andava ad aggiungersi ad un comportamento scorretto di alcune agenzie, in quanto, non essendo in grado di pagare i lavoratori, hanno rafforzato questa convinzione. Fortunatamente oggi le agenzie, svolgendo il loro lavoro con qualità e in tempi efficienti, contribuiscono a migliorare le condizioni del lavoro attuale.

L’azienda che decide di assumere un lavoratore a tempo determinato, spesso lo fa per avere la possibilità di un inserimento permanente nella sua struttura. Diversamente, se non assunto in maniera definitiva, torna a disposizione dell’Agenzia.

Le differenze tra il rapporto di lavoro interinale e la somministrazione di lavoro nel tempo

La struttura interna dell’agenzia è sempre la stessa, ma altre cose nel corso del tempo sono cambiate. Ci sono inoltre alcune differenze tra i due contratti. Oggi il lavoratore ha il diritto di scegliere tra tempo determinato e tempo indeterminato. Inoltre, l’agenzia, grazie alla nuova normativa, alla possibilità di valutare e collocare i suoi aspiranti lavoratori.

A seguito delle nuove norme, scendono in campo anche associazioni non riconosciute come non profit, università, scuole superiori, consulenti del lavoro, eccetera. Se da una parte l’agenzia del lavoro ha maggiori possibilità di agire, dall’altra è aumentata anche la concorrenza.

Le modifiche per i lavoratori occasionali

Il cambiamento della struttura interna del mercato del lavoro ha dato la possibilità di valutare diverse forme di contratto flessibile. Infatti, la legge 30 del 2003 ha dato la possibilità al lavoratore part-time di avere una forma di lavoro supplementare come il tempo parziale orizzontale verticale o misto.

Sono state introdotte nuove forme contrattuali come job on cal, job sharing, lavoro supplementare occasionale, adattabili anche a tipologie di lavoro non occasionale come collaborazioni coordinate e continuative collegate a un progetto.

Per le collaborazioni a progetto sono state inserite misure di tutela importanti, come l’atto scritto del contratto, nel quale dovrà risultare il corrispettivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto, oltre alla durata del rapporto.

Oltre a queste ci sono anche le tutele in caso di maternità, infortunio, malattia, sicurezza sul lavoro e la precisione di un sistema sanzionatorio per l’inosservanza delle disposizioni di legge. Tuttora queste agenzie sono in fase di cambiamento sia dal punto di vista interno, sia per ciò che riguarda il loro posizionamento nel mercato.